Agevolazioni Energivori: le condizionalità Green del nuovo decreto

Il decreto attuativo firmato il 10 luglio scorso introduce nuove regole per le imprese ad alto consumo di energia elettrica. Queste regole, denominate “condizionalità green”, sono necessarie per poter beneficiare delle agevolazioni energivori previste dalla normativa vigente.

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Cosa sono le condizionalità green?

Agevolazioni energivori

Le condizionalità Green sono misure obbligatorie per le imprese energivore che desiderano accedere alle agevolazioni energivori fiscali e ai benefici economici. Oltre a possedere una diagnosi energetica valida o un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, le imprese devono scegliere e implementare almeno una delle seguenti misure:

  1. Implementare le raccomandazioni presenti nel rapporto di diagnosi energetica, a condizione che il periodo di ammortamento degli investimenti non superi i tre anni e che il costo totale non ecceda l’importo delle agevolazioni ricevute.
    • Tempo di Ritorno dell’Investimento: gli interventi devono avere un tempo di ritorno non superiore a tre anni, con un risparmio energetico che compensi il costo entro tale periodo.
    • Limite di Spesa: il costo totale degli interventi non deve superare l’importo delle agevolazioni ricevute. Ad esempio, se l’impresa riceve 100.000 euro in agevolazioni, i costi degli interventi non devono superare questa somma.
    • Tempistiche: gli interventi devono essere avviati entro l’anno in cui l’azienda beneficia delle agevolazioni e completati entro il secondo anno successivo. Se un’azienda riceve agevolazioni nel 2024, deve avviare gli interventi nello stesso anno e completarli entro la fine del 2026.

2. Ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, coprendo almeno il 30% del fabbisogno energetico con energia prodotta da fonti a emissioni zero.

    • Autoproduzione: energia elettrica prodotta in loco o nelle vicinanze
    • Acquisto di Energia: attraverso contratti a lungo termine con produttori di energia da fonti rinnovabili
    • Garanzie di Origine: acquisizione e annullamento delle garanzie di origine per l’energia elettrica acquistata

Riduzione carbonio

3. Investire almeno il 50% dell’importo delle agevolazioni ricevute in progetti che riducano significativamente le emissioni di gas serra.

    • Un verificatore esterno deve certificare che le emissioni raggiungano il valore più basso tra il 90% del parametro di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nel sistema UE ETS e le emissioni medie del 10% dei migliori impianti secondo il regolamento della Commissione 2021/447.

Agevolazioni energivori: controlli e sanzioni

Il ruolo di ENEA, GSE, ISPRA e CSEA

GSE

ENEA, GSE e ISPRA, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, definiranno le modalità e i termini con cui l’impresa dovrà adempiere agli obblighi e fornire la relativa documentazione. ENEA effettuerà controlli annuali per verificare l’adempimento degli obblighi di diagnosi energetica e la conformità delle dichiarazioni delle imprese energivore, su almeno il 3% delle diagnosi presentate.

In caso di inadempimento degli obblighi, CSEA disporrà la revoca delle agevolazioni energivori e l’impresa dovrà rimborsare l’intero importo delle agevolazioni ricevute, salvo le seguenti eccezioni:

    • Investimenti parzialmente realizzati: se gli investimenti previsti per l’efficientamento energetico sono stati parzialmente realizzati, l’impresa dovrà rimborsare il doppio del costo degli investimenti non effettuati, entro il limite dell’agevolazione ricevuta per l’anno di competenza.
    • Mancata copertura fabbisogno: in caso di mancata copertura del 30% del fabbisogno con fonti a emissioni zero, l’impresa dovrà restituire il 50% delle agevolazioni ricevute se ha raggiunto almeno il 25% di copertura.
    • Mancato raggiungimento del valore minimo: se le emissioni non raggiungono il valore minimo indicato, l’impresa dovrà restituire il 50% delle agevolazioni percepite, qualora le emissioni siano inferiori al maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato e il parametro massimo.

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